Art. 12
12 / 13In vigore dal 18 dic 1965
L'ufficiale sanitario vigila sul servizio di vaccinazione antitetanica nel Comune e ne riferisce periodicamente al medico provinciale.
Il medico provinciale informa annualmente il Consiglio provinciale di sanità ed il Ministero della sanità circa l'andamento del servizio stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-09-07;1301#art-12