Art. 1
1 / 13In vigore dal 18 dic 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 292;
Visto l' della citata legge 5 marzo 1963, n. 292;
Udito il Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
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Ai fini della vaccinazione antitetanica obbligatoria, prevista dalla legge 5 marzo 1963, n. 292, sono considerati:
a) Lavoratori - i lavoratori dipendenti, associati, autonomi e gli apprendisti, che svolgono un'attività lavorativa tra quelle previste dall' della legge 5 marzo 1963, n. 292;
b) Nuove leve di lavoro - i lavoratori, anche non subordinati, che hanno compiuto i dodici anni di età, se addetti all'agricoltura, ed i lavoratori che hanno compiuto l'età minima di ammissione al lavoro prevista dalle disposizioni di legge in vigore, se addetti agli altri settori economici;
c) Enti tenuti per legge alle prestazioni sanitarie - per i vaccinandi di cui alla lettera a) del primo comma dell' della legge 5 marzo 1963, n. 292; l'I.N.A.I.L.
per i lavoratori assicurati contro gli infortuni sul lavoro, e gli enti gestori per l'assicurazione generale di malattia per i rimanenti lavoratori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-09-07;1301#art-1