Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 18 dic 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 5 marzo 1963, n. 292; Visto l' della citata legge 5 marzo 1963, n. 292; Udito il Consiglio superiore di sanità; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: . Ai fini della vaccinazione antitetanica obbligatoria, prevista dalla legge 5 marzo 1963, n. 292, sono considerati: a) Lavoratori - i lavoratori dipendenti, associati, autonomi e gli apprendisti, che svolgono un'attività lavorativa tra quelle previste dall' della legge 5 marzo 1963, n. 292; b) Nuove leve di lavoro - i lavoratori, anche non subordinati, che hanno compiuto i dodici anni di età, se addetti all'agricoltura, ed i lavoratori che hanno compiuto l'età minima di ammissione al lavoro prevista dalle disposizioni di legge in vigore, se addetti agli altri settori economici; c) Enti tenuti per legge alle prestazioni sanitarie - per i vaccinandi di cui alla lettera a) del primo comma dell' della legge 5 marzo 1963, n. 292; l'I.N.A.I.L. per i lavoratori assicurati contro gli infortuni sul lavoro, e gli enti gestori per l'assicurazione generale di malattia per i rimanenti lavoratori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-09-07;1301#art-1