Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 5 apr 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170; Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945; Vista l'istanza del sindaco di Perugia in data 21 gennaio 1965; Vista la relazione della Commissione tecnico-amministrativa incaricata dal Ministero della pubblica istruzione, presso l'Istituto musicale pareggiato "F. Morlacchi" di Perugia agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170; Udito il parere della V Sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Decreta: A decorrere dall'anno scolastico 1964-65 le scuole di flauto e corno presso l'istituto musicale pareggiato "F. Morlacchi" di Perugia sono pareggiate a tutti gli effetti di legge alle scuole analoghe dei Conservatori di musica dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato ad Antagnod, addì 29 agosto 1965 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1966 Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 47. - VILLA
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