Art. 9
Titolo II

Art. 9

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In vigore dal 23 ott 1965
Le Camere di commercio, industria e agricoltura sono tenute a svolgere i compiti loro demandati dal Ministero dell'industria e del commercio per esigenze statali. Relativamente all'esercizio di tali attribuzioni i poteri di vigilanza continuano ad essere esercitati dal Ministero stesso. Le Camere di commercio, industria e agricoltura provvedono ad inviare, per conoscenza, al Ministero dell'industria e del commercio copia dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi e, mensilmente, gli elenchi delle deliberazioni da esse adottate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-08-26;1116#art-9