Art. 30
Titolo IV

Art. 30

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In vigore dal 23 ott 1965
Sino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, la dichiarazione di pubblica utilità per le opere cui non spetti alcun contributo dello Stato, nonché quella di indifferibilità e d'urgenza dei relativi lavori vengono emesse dal Presidente della Giunta regionale. Per le stesse opere, al Presidente della Giunta regionale sono devolute, altresì, sino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, tutte le attribuzioni degli organi statali, centrali e periferici, in materia di espropriazione per pubblica utilità e d'occupazione temporanea e d'urgenza. I procedimenti relativi alle dichiarazioni di pubblica utilità, all'espropriazione ed alle relative occupazioni temporanee o d'urgenza in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto saranno definiti dagli organi statali competenti ai sensi delle leggi vigenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-08-26;1116#art-30