Art. 15
Titolo III

Art. 15

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In vigore dal 23 ott 1965
Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di turismo e industria alberghiera, istituzioni ricreative e sportive, sono esercitate nel territorio della Regione dalla Amministrazione regionale, ai sensi e nei limiti dell' dello Statuto, approvato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-08-26;1116#art-15