Art. 2
Atto aggiuntivo convenzione professore Psicologia dell'eta' evolutiva

Art. 2

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In vigore dal 13 feb 1966
L'E.N.P.I. si obbliga a versare all'Università degli studi di Roma, all'inizio di ogni anno accademico, per il mantenimento del posto di ruolo di cui all' della convenzione a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, un contributo annuo di L. 4.600.000, pari all'ammontare dalla spesa media prevista per un posto di professore di ruolo universitario.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-08-04;1530#art-aac-2