Art. 1
1 / 1In vigore dal 9 dic 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 631, emesso nell'adunanza del 29 aprile 1965;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell', sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV.
agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Castelbottaccio, in provincia di Campobasso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato ad Antagnod, addì 4 agosto 1965
SARAGAT
MANCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 4. - VILLA
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