Titolo II
Art. 9
9 / 11Comunicazione
In vigore dal 24 apr 1966
Il giudizio complessivo è comunicato su apposito modulo alla maestra istitutrice, che lo sottoscrive per presa visione.
Qualora ne faccia richiesta, la maestra istitutrice ha diritto di prendere integrale visione anche del rapporto informativo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-08-01;1698#art-9