Art. 3 · Comunicazione del giudizio
Titolo I

Art. 3

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Comunicazione del giudizio

In vigore dal 24 apr 1966
Il giudizio sintetico è comunicato su apposito modulo al professore che lo sottoscrive per presa visione. Qualora ne faccia richiesta, il professore ha diritto di prendere integrale visione anche delle note di qualifica, sempre che abbia avanzato ricorso ai sensi del successivo .
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-08-01;1698#art-3