Art. 10 · Ricorso
Titolo II

Art. 10

10 / 11

Ricorso

In vigore dal 24 apr 1966
La maestra istitutrice ha facoltà di ricorrere, contro il giudizio complessivo, al provveditore agli studi. Il ricorso, indirizzato al provveditore agli studi, deve essere presentato, entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio complessivo, alla direttrice che lo inoltra senza indugio. La decisione del provveditore agli studi è provvedimento definitivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-08-01;1698#art-10