Art. 6

Art. 6

6 / 16
In vigore dal 20 ago 1965
Le tariffe ridotte relative alle comunicazioni distrettuali ed interdistrettuali effettuate durante le ore notturne (dalle ore 23 alle ore 7) o nei giorni festivi (dalle ore zero alle ore 24) sono così fissate: a) comunicazioni stabilite tramite operatrice: distrettuali........................ L. 65 interdistrettuali: fino a 30 km........................ L. 75 da oltre 30 km. fino a 60 km............... L. 110 da oltre 60 km. fino a 130 km............... L. 145 da oltre 130 km. fino a 250 km.............. L. 185 oltre 250 km....................... L. 220 b) comunicazioni effettuate in teleselezione da utente con il sistema di conteggio unitario: Numero degli impulsi per ogni unita di 3° distrettuali....................................... 4 interdistrettuali fino a 30 km..................................... 5 da oltre 30 km. fino a 60 km..................... 7 da oltre 60 km. fino a 130 km.................... 10 da oltre 130 km. fino a 250 km................... 12 oltre 250 km..................................... 15 c) comunicazioni effettuate in teleselezione da utente con il sistema di conteggio ritmico Numero Primo degli impulsi degli impulsi alla risposta durante la dell'utente comunicazione chiamato (secondi) distrettuali....................... 1 40,0 interdistrettuali: fino a 30 km........................... 2 32,0 da oltre 30 km. fino a 60 km........... 3 21,0 da oltre 60 km. fino a 130 km.......... 4 16,0 da oltre 130 km. fino a 250 km......... 4 12,0 oltre 250 km........................... 4 10,0 Valore di ciascun impulso: L. 15.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-07-31;941#art-6