Art. 3
3 / 16In vigore dal 20 ago 1965
Le tariffe ordinarie per le comunicazioni distrettuali ed interdistrettuali tramite operatrice sono stabilite, per ogni unità di tre minuti, nella seguente misura:
comunicazioni distrettuali.................. L. 105 comunicazioni interdistrettuali:
fino a 30 km......................... L. 126 da oltre 30 km. fino a 60 km................. L. 195 da oltre 60 km. fino a 130 km................. L. 265 da oltre 130 km. fino a 250 km................ L. 350 oltre 250 km......................... L. 420
Le tariffe indicate comprendono un compenso unitario fisso di L. 20, il quale spetta per intero alla Società concessionaria del servizio telefonico. Detto compenso è dovuto anche per ogni unità di conversazione internazionale in partenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-07-31;941#art-3