Art. 16

Art. 16

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In vigore dal 20 ago 1965
Le disposizioni del presente decreto si applicano per il traffico tramite operatrice dal 1 agosto 1965 e per il traffico teleselettivo gradualmente a partire dalla predetta data con estensione integrale della nuova regolamentazione entro il 30 settembre 1965. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato ad Antagnod, addì 31 luglio 1965 SARAGAT MORO - RUSSO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1965 Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 24. - VILLA
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