Art. 16
16 / 16In vigore dal 20 ago 1965
Le disposizioni del presente decreto si applicano per il traffico tramite operatrice dal 1 agosto 1965 e per il traffico teleselettivo gradualmente a partire dalla predetta data con estensione integrale della nuova regolamentazione entro il 30 settembre 1965.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato ad Antagnod, addì 31 luglio 1965
SARAGAT
MORO - RUSSO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 24. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-07-31;941#art-16