Art. 1
1 / 3In vigore dal 5 apr 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 21 gennaio 1904, n. 15;
Visto il regio decreto 1 dicembre 1904, n. 684;
Visto il decreto luogotenenziale 16 novembre 1945, numero 758, col quale veniva ricostituita la rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1952, n. 535;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1957, n. 1166;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 1870;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per la aviazione civile, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro;
Decreta:
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L'ing. Severo Rissone, l'ing. Giulio De Marchi e l'ambasciatore G.
Battista Guarnaschelli, membri della rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione, cessano di far parte della rappresentanza stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-07-26;1689#art-1