Art. 1
1 / 1In vigore dal 4 gen 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la proposta degli Ispettorati ripartimentali delle foreste di Perugia e di Arezzo, in data 6 aprile 1963, per la classifica in comprensorio di bonifica montana del Pre-Appennino Umbro-Toscano, esteso per ha. 151.300 nelle province di Perugia e Arezzo;
Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro delle zone da classificare;
Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;
Viste le lettere n. 165 in data 10 marzo 1965 del Ministero dei lavori pubblici e n. 12-1057 in data 8 luglio 1965 del Ministero del tesoro;
Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;
Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere alla richiesta classifica;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Il territorio del Pre-Appennino Umbro-Toscano, esteso per ettari 151.300 nelle province di Perugia e Arezzo, secondo la linea segnata nella citata corografia su scala 1: 100.000 che, vistata dal Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 luglio 1965
SARAGAT
FERRARI AGGRADI - COLOMBO - MANCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 107. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-07-24;1355#art-1