Art. 1
1 / 2In vigore dal 12 ago 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del predetto Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 19 luglio 1941, numero 1198;
Riconosciuta l'opportunità di adottare un nuovo criterio per la misurazione delle distante delle località, tra le quali si svolgono le conversazioni telefoniche interurbane, ai fini della determinazione delle relative tariffe;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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L'art. 139 del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, è sostituito dal seguente:
"La tariffa per le conversazioni interurbane è determinata in base alla distanza in linea d'aria tra i centri telefonici cui appartengono le località collegate.
I centri telefonici da considerare ai fini delle distanze tariffarie in linea d'aria sono stabiliti con decreto del Ministro, per le poste e per le telecomunicazioni".
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-07-22;875#art-1