Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 11 set 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Concordia Sagitaria (Venezia) in data 8 aprile 1960, numero 242, 25 settembre 1961, n. 98/5, e 27 dicembre 1963, n. 379/3, con le quali è stato chiesto che la denominazione del Comune stesso sia mutata in quella di "Concordia Sagittaria" e che, inoltre, alle frazioni di quel Comune ora comunemente indicate, rispettivamente, con i nomi di Cavanella, Sindacale, Loncon e Levada siano attribuite ufficialmente tali denominazioni; Viste le deliberazioni del Consiglio provinciale di Venezia in data 25 luglio 1960, n. 12186, 21 giugno 1963, n. 10156, e 15 giugno 1964, n. 12130, con le quali è stato espresso parere in ordine alle richieste in parola; Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: La denominazione del comune di Concordia Sagitaria, in provincia di Venezia, è mutata in quella di "Concordia Sagittaria". Sono, inoltre, attribuite, rispettivamente, le denominazioni di Cavanella, Sindacale, Loncon e Levada alle frazioni dell'anzidetto Comune, già indicate, comunemente, con le denominazioni medesime. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 luglio 1965 SARAGAT TAVIANI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1965 Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 71. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-07-21;1002#art-1