Capo V
Art. 95
141 / 296In vigore dal 28 ott 1965
L'istituto assicuratore ha il diritto di controllare l'andamento delle cure in qualsiasi luogo esse siano praticate e di disporre il trasferimento dell'infortunato in luogo di cura designato dall'istituto medesimo. A tal fine i luoghi di cura e i medici privati debbono permettere tutti gli accertamenti disposti dall'istituto e fornire allo stesso tutte le notizie, gli elementi e i documenti da esso richiesti.
In caso di contestazione si applicano le disposizioni di cui all'.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-95