Art. 86
Capo V

Art. 86

132 / 296
In vigore dal 28 ott 1965
L'Istituto assicuratore è tenuto a, prestare all'assicurato nei casi di infortunio previsti nel presente titolo, e salvo quanto dispongono gli , le cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata dell'inabilità temporanea ed anche dopo la guarigione clinica, in quanto occorrano al recupero della capacità lavorativa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-86