Art. 82
Capo V

Art. 82

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In vigore dal 28 ott 1965
In caso di nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità permanente, nel quale si abbia concorso fra quest'ultima inabilità e quella che ha dato luogo alla liquidazione di una rendita riscattata, si procede secondo il criterio stabilito dall'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-82