Art. 75
Capo V

Art. 75

121 / 296
In vigore dal 28 ott 1965
Qualora, dopo la scadenza del decennio dalla costituzione della rendita, il grado di inabilità permanente residuato all'infortunato risulti determinato in maniera definitiva nella misura superiore al dieci e inferiore al sedici per cento, è corrisposta, ad estinzione di ogni diritto, una somma pari al valore capitale, determinato in base alle tabelle di cui al primo comma dell', dell'ulteriore rendita spettante, calcolata sul limite minimo di retribuzione annua ai sensi del terzo comma dell', applicabile al momento della liquidazione di tale somma.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-75