Art. 35
Capo IV

Art. 35

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In vigore dal 28 ott 1965
La procedura per la riscossione delle imposte dirette, prevista dall'art. 341 del presente decreto, si applica anche alla riscossione delle somme dovute secondo l' dello stesso decreto dai datori di lavoro alle Casse mutue di cui al numero 1) dell' e alle Sezioni su base mutua che fossero costituite presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a, norma dell' del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, convertito nella legge 29 giugno 1933, n. 860 e degli del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinainento dell'Istituto stesso. Per la riscossione delle somme dovute dai datori di lavoro non contemplati nel comma precedente l'Istituto assicuratore può avvalersi del procedimento di ingiunzione stabilito dal testo unico delle leggi relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti pubblici, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-35