Art. 289
Capo VI

Art. 289

210 / 296
In vigore dal 28 ott 1965
La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-289