Art. 281
Capo V

Art. 281

197 / 296
In vigore dal 28 ott 1965
Il contribuente deve consegnare all'esattore l'originale decisione dell'intendente di finanza per conseguire lo sgravio o rimborso dovutogli e l'esattore, in calce alla decisione stessa, appone la dichiarazione di aver computato la somma sgravata dalla quota di contributo ancora insoddisfatta o fa apporre dal contribuente la quietanza del rimborso ricevuto. In occasione del versamento della successiva rata l'esattore può imputare il detto documento come contante per la somma sgravata o rimborsata al netto dell'aggio corrispondente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-281