Art. 273
Capo V

Art. 273

189 / 296
In vigore dal 28 ott 1965
L'avviso della pubblicazione dei ruoli e le cartelle che gli esattori trasmettono ai singoli contribuenti, si fanno secondo il modulo prescritto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Lo stesso Ministero, di concerto con quello delle finanze, può stabilire che l'avviso e le cartelle riguardanti l'imposta erariale sui terreni indichino anche i ruoli e le quote dei contributi di assicurazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-273