Capo V
Art. 272
188 / 296In vigore dal 28 ott 1965
Entro la seconda metà di dicembre i ruoli sono inviati all'intendente di finanza, il quale, li rende esecutivi e li trasmette ai sindaci in pieghi postali raccomandati, perché vengano pubblicati e consegnati all'esattore.
La pubblicazione è fatta nei modi e nei termini stabiliti per i ruoli delle imposte sui terreni.
La ricevuta dell'esattore deve essere trasmessa, entro il mese di gennaio, impiego postale raccomandato allo Istituto assicuratore, il quale, in caso di ritardo, ne accerta la causa e promuove dall'intendente di finanza i provvedimenti opportuni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-272