Art. 254
Capo IV

Art. 254

110 / 296
In vigore dal 25 feb 1988
Le prestazioni per malattie professionali sono dovute anche quando l'assicurato abbia cessato di prestare la sua opera nelle lavorazioni per le quali è ammesso il diritto alle prestazioni, sempre che l'invalidità o la morte si verifichino entro il periodo di tempo che per ciascuna malattia è indicato nella tabella allegato n. 5.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 18 febbraio 1988 n. 179 ( in 1a s.s. G.U. 24.02.1988 n. 8) ha dichiarato l'illegittimita' costiuzionale "ex art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale, in riferimento allo stesso parametro, dell'art. 254 del detto d.P.R. n. 1124 del 1965, dalla parola "sempreche'" alla fine.".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-254