Art. 253
Capo IV

Art. 253

109 / 296
In vigore dal 28 ott 1965
La malattia dà luogo a rendita quando comporti una inabilità permanente di grado superiore al venti per cento. Quando la morte in conseguenza diretta della malattia professionale sopraggiunga dopo la costituzione della rendita di inabilità permanente, i superstiti del lavoratore deceduto, per ottenere le prestazioni di cui al l', debbono proporre domanda, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data della morte.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-253