Art. 252
Capo IV

Art. 252

108 / 296
In vigore dal 28 ott 1965
Quando per l'incertezza dei sintomi o per la difficoltà, della diagnosi la malattia sia stata denunciata ad altro ente previdenziale, la prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni è interrotta fino a quando nomi sia stata esaurita la procedura amministrativa presso l'ente adito.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-252