Capo IV
Art. 249
105 / 296In vigore dal 28 ott 1965
Per l'assicurazione obbligatoria delle malattie professionali in agricoltura valgono le disposizioni del presente titolo, nonché quelle del titolo primo, in quanto applicabili e non in contrasto, salvo quanto diversamente disposto dalle norme che seguono.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-249