Art. 244
Capo III

Art. 244

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In vigore dal 28 ott 1965
L'esercente l'azienda ha l'obbligo di fornire tutti i mezzi a sua disposizione e di provvedere alle spese relative per il trasporto dell'infortunato al luogo nel quale questi può ricevere le prime immediate cure o anche per far venire il medico al luogo in cui l'infortunato si trova, se intrasportabile.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-244