Art. 233
Capo III

Art. 233

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In vigore dal 30 mag 1982
Oltre alla rendita di cui all' è corrisposto ai superstiti aventi diritto un assegno, una volta tanto, nella misura e secondo le disposizioni dell'.

Note all'articolo

  • la L. 10 maggio 1982, n. 251 ha disposto (con l'art. 21) che "Le disposizioni della presente legge, ove non sia prevista una diversa decorrenza, hanno effetto dal 1 gennaio 1982".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-233