Art. 222
Capo III

Art. 222

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In vigore dal 28 ott 1965
La domanda per ottenere il riscatto di cui all' deve essere presentata alla sede provinciale territorialmente competente dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e deve essere corredata dei documenti dimostrativi della ricorrenza delle condizioni richieste. L'Istituto predetto ha facoltà di richiedere, inoltre, tutti gli altri elementi e documenti che ritenga necessari, anche rivolgendosi d'ufficio alle autorità competenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-222