Art. 216
Capo III

Art. 216

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In vigore dal 28 ott 1965
Le indennità liquidate agli infortunati di età non superiore a sedici anni sono elevate, al compimento del sedicesimo anno di età, alla misura prevista per i lavoratori di età superiore a sedici anni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-216