Capo III
Art. 212
11 / 296In vigore dal 28 ott 1965
Ove non sia diversamente disposto nel presente titolo, si applicano alle indennità per inabilità temporanea e a quelle in rendita, nonché ai relativi procedimenti di liquidazione in materia di infortuni sul lavoro in agricoltura, le disposizioni del titolo I per gli infortuni sul lavoro nell'industria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-212