Art. 212
Capo III

Art. 212

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In vigore dal 28 ott 1965
Ove non sia diversamente disposto nel presente titolo, si applicano alle indennità per inabilità temporanea e a quelle in rendita, nonché ai relativi procedimenti di liquidazione in materia di infortuni sul lavoro in agricoltura, le disposizioni del titolo I per gli infortuni sul lavoro nell'industria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-212