Titolo II
Art. 205
286 / 296In vigore dal 22 lug 1993
In virtù delle disposizioni del presente titolo si intendono assicurati contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura dall'età di dodici anni ai settanta compiuti:
a) i lavoratori fissi o avventizi, addetti ad aziende agricole o forestali;
b) i proprietari, mezzadri, affittuari, loro coniuge e figli, anche naturali e adottivi, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende;
c) i sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali, che prestino opera retribuita. Sono considerati come sovrastanti tutti coloro che, per incarico od interesse dell'azienda, esercitano funzioni di direzione o di sorveglianza di lavori, anche se a questi materialmente, non partecipano.
Sono pure compresi nell'assicurazione i soci di società cooperative conduttrici di aziende agricole o forestali e i partecipanti ad affitanze collettive quando siano occupati nei lavori previsti negli ai termini della precedente lettera b).
I parenti diversi da quelli indicati nella lettera b) del presente articolo, nonché gli esposti regolarmente affidati e gli affiliati, sebbene convivano col proprietario, mezzadro o affittuario contemplato in quella disposizione, sono a tutti gli effetti, compresi fra i lavoratori indicati sotto la lettera a) del presente articolo, semprechè abbiano i requisiti richiesti in essa lettera a).
Note all'articolo
- La L. 8 agosto 1972, n. 457 ha disposto (con l'art. 4) che "Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali sono aboliti i limiti minimo e massimo di eta' previsti per i lavoratori agricoli dall'articolo 205 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione medesima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124".
- La Corte Costituzionale con sentenza del 21 - 29 dicembre 1976 ( in G.U. 1a s.s. 05.01.1977 n. 4) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 205, comma primo, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui esclude che i lavoratori agricoli autonomi di eta' superiore ai settanta anni siano soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro."
- Il D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 243 ha disposto (con l'art. 14 comma 1) che "Con decorrenza dal 1 giugno 1993, ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al relativo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: a) (lettera soppressa dalla L. 19 luglio 1993, n. 243); b) i lavoratori di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 205 del citato testo unico sono individuati secondo i criteri e le modalita' previste dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e succes- sive modificazioni ed integrazioni; c) per la rivalutazione delle rendite agricole la rivalutazione retributiva deve fare riferimento al coefficiente di variazione stabilito in base all'articolo 116 del citato testo unico; d) l'indennita' giornaliera per inabilita' temporanea assoluta derivante da infortunio o da malattia professionale agricola e' corrisposta sulla base della retribuzione giornaliera minima fissata annualmente per la generalita' dei lavoratori dell'industria; e) per i lavoratori di cui all'articolo 205, primo comma, lettera b), del citato testo unico, la base retributiva per la liquidazione delle rendite di inabilita' permanente e delle rendite ai superstiti e' pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria dall'articolo 116 del testo unico medesimo."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-205