Capo X
Art. 199
280 / 296In vigore dal 26 lug 1973
Le disposizioni del presente titolo si applicano anche agli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima in quanto non sia diversamente stabilito dalle speciali disposizioni contenute nel titolo medesimo.
Per gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese e che non abbiano dipendenti per i quali ricorra l'obbligo assicurativo a norma del presente titolo, nonché per i commessi viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo, di cui al terzo comma dell', le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1 gennaio 1966.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza del 10 - 17 dicembre 1969 n. 152 (in G.U. 1a s.s. 24.12.1969 n. 324) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del secondo comma dell'art. 199 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui esclude che gli agenti delle imposte di consumo di cui al terzo comma dell'art. 4 dello stesso decreto, siano soggetti alla assicurazione obbligatoria fino alla data del 1 gennaio 1966."
- La Corte Costituzionale con sentenza del 28 giugno-16 luglio 1973 n. 134 (in G.U. 25.07.1973 n. 191) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 199, comma secondo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui esclude i commessi viaggiatori ed i piazzisti, di cui all'art. 4, comma terzo, dello stesso decreto, dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni fino alla data del 10 gennaio 1966."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-199