Capo X
Art. 194
275 / 296In vigore dal 28 ott 1965
Alla copertura dei maggiori oneri derivanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per la gestione industria, dall'applicazione della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e del presente decreto si provvede, fin quando non sarà emanata e sarà entrata in vigore una tariffa dei premi che consideri anche la copertura degli oneri predetti, con un'addizionale sui premi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Per l'anno 1965 e per gli anni successivi l'addizionale di cui sopra è determinata, in relazione all'effettivo fabbisogno, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in misura non superiore al venti per cento.
I fondi introitati con l'applicazione dell'addizionale suddetta sono esenti (la ogni prelevamento di aliquote per contribuzione, a favore di Enti pubblici o privati, previste da disposizioni di legge in vigore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-194