Art. 191
Capo X

Art. 191

272 / 296
In vigore dal 28 ott 1965
Gli oneri derivanti allo Stato ed alle Aziende autonome statali faranno carico ai normali stanziamenti di bilancio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-191