Art. 189
Capo VIII

Art. 189

270 / 296
In vigore dal 28 ott 1965
Ai servizi della gestione si provvede per mezzo degli uffici e con il personale dell'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-189