Art. 171
Capo VIII

Art. 171

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In vigore dal 28 ott 1965
Il Ministro per il lavoro le la previdenza sociale, sentito l'Ispettorato medico centrale, ha facoltà di emanare speciali norme di carattere tecnico per l'esecuzione delle visite mediche di cui al presente capo anche allo scopo di rendere, quanto più possibile, uniforme il metodo di rilevazione dati obiettivi, con particolare riguardo agli accertamenti radiologici.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-171