Art. 170
Capo VIII

Art. 170

251 / 296
In vigore dal 28 ott 1965
La facoltà di prendere visione dei referti relativi alle visite mediche, prevista per l'Istituto assicuratore dall', sussiste anche nei riguardi degli accertamenti disposti a norma del presente capo.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-170