Art. 165
Capo VIII

Art. 165

246 / 296
In vigore dal 28 ott 1965
Il lavoratore, che richiede l'accertamento collegiale di cui al quinto comma dell', deve indicare il nome del medico di sua fiducia, che lo rappresenta nel collegio. L'ispettorato del lavoro, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, procede alla costituzione del collegio, dandone avviso al datore di lavoro che deve designare il proprio rappresentante sanitario nel collegio medesimo e trasmettere entro dieci giorni allo Ispettorato la scheda di cui al primo comma dell' e tutti gli altri documenti e dati relativi agli accertamenti stessi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-165