Art. 161
Capo VIII

Art. 161

242 / 296
In vigore dal 28 ott 1965
Gli enti che intendono ottenere l'autorizzazione a compiere gli esami medici di cui al presente capo debbono essere autorizzati dall'Ispettorato del lavoro competente, il quale, previo accertamento dell'addeguata, organizzazione ed attrezzatura dell'ente stesso, decide di concerto con il medico provinciale. Gli enti che, oltre l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, intendano operare in tutto il territorio nazionale debbono essere autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero della sanità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-161