Art. 156
Capo VIII

Art. 156

237 / 296
In vigore dal 28 ott 1965
I datori di lavoro sono tenuti, nell'effettuare le registrazioni sui libri di paga ai sensi dell', a raggruppare gli operai addetti alle lavorazioni implicanti il rischio della silicosi e dell'asbestosi, secondo la loro adibizione ai singoli reparti delle lavorazioni medesime.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-156