Art. 107
Capo V

Art. 107

153 / 296
In vigore dal 26 feb 1988
Le rendite per inabilità permanente e quelle ai superstiti sono pagate a rate posticipate mensili. In caso di morte del titolare della rendita è corrisposta per intero agli eredi la rata in corso.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-107