Art. 103
Capo V

Art. 103

149 / 296
In vigore dal 28 ott 1965
L'infortunato, nei riguardi del quale sia stata, accertata un'inabilità permanente indennizzabile, deve presentare all'istituto assicuratore, agli effetti della liquidazione delle quote integrative, la richiesta documentazione anagrafica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-103