Art. 101
Capo V

Art. 101

147 / 296
In vigore dal 28 ott 1965
Qualora l'Istituto assicuratore ritenga di non essere obbligato a corrispondere le prestazioni, deve darne comunicazione all'infortunato o agli aventi diritto, specificando i motivi del provvedimento adottato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-101