Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 8 set 1965
Il segretario della Commissione giudicatrice dei concorsi di ammissione e dei concorsi ed esami di promozione nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno ha l'obbligo di trasmettere all'Ufficio matricola della Direzione generale degli affari generali e del personale, non appena espletato il concorso o l'esame, un certificato contenente i punteggi riportati dai candidati risultati vincitori nei concorsi di ammissione e i punteggi riportati da tutti gli impiegati, vincitori e non vincitori, nei concorsi ed esami di promozione. Dei punteggi, di cui al precedente comma, deve essere presa nota nel fascicolo personale degli impiegati interessati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-26;996#art-8